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CONCESSIONI DEMANIALI - SCADENZA

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20/05/2025

Con l'obiettivo di far cessare la procedura d'infrazione aperta sul tema delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, il comma 1 dell'articolo 1 della legge in commento, apporta due distinte modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118):

- la lettera a) novella l'articolo 3 della legge n. 118/2022, disponendo la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico ricreative in questione (termine precedentemente fissato al 31/12/2024);

- la lettera b) sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge n. 118/2022, in tema di procedura di affidamento delle concessioni, di indennizzi per i concessionari uscenti (vds. comma 9 dell'art. 4) ed aggiornamento dei canoni demaniali.

in virtù di quanto sopra “[…] continuano, pertanto, ad avere efficacia fino al 30/09/2027, le seguenti concessioni:

le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, cioè quelle rilasciate per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, e quelle rilasciate per gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio di imbarcazioni  e natanti in genere,  gestione  di strutture ricettive e attività ricreative e sportive, esercizi  commerciali,  servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo,  compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie.

[…]

 

Il provvedimento prevede che gli effetti del differimento "non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle nuove modalità e dei criteri previsti dall'articolo 4 legge 5 agosto 2022, n. 118" che viene integralmente sostituito dalla lett. b) del comma 1 del provvedimento in argomento.

 

Rimane inoltre confermato  che,  fino  al massimo 31  marzo  2028, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima,  anche  in  relazione  all'articolo  1161  Cod.  Nav. L'occupazione  abusiva  di spazio  demaniale  non  è  configurabile, pertanto,  in  pendenza  delle  proroghe  delle concessioni. La   legittimità   dell'occupazione   preclude   inoltre,   per   il   tempo   indicato,   anche l'applicazione  dell'articolo   823  e.e.,  che  consentirebbe   il  recupero   del  bene  in autotutela.

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