Con l'obiettivo di far cessare la procedura d'infrazione aperta sul tema delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, il comma 1 dell'articolo 1 della legge in commento, apporta due distinte modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118):
- la lettera a) novella l'articolo 3 della legge n. 118/2022, disponendo la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico ricreative in questione (termine precedentemente fissato al 31/12/2024);
- la lettera b) sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge n. 118/2022, in tema di procedura di affidamento delle concessioni, di indennizzi per i concessionari uscenti (vds. comma 9 dell'art. 4) ed aggiornamento dei canoni demaniali.
in virtù di quanto sopra “[…] continuano, pertanto, ad avere efficacia fino al 30/09/2027, le seguenti concessioni:
le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, cioè quelle rilasciate per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, e quelle rilasciate per gestione di stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, gestione di strutture ricettive e attività ricreative e sportive, esercizi commerciali, servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie.
[…]
Il provvedimento prevede che gli effetti del differimento "non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle nuove modalità e dei criteri previsti dall'articolo 4 legge 5 agosto 2022, n. 118" che viene integralmente sostituito dalla lett. b) del comma 1 del provvedimento in argomento.
Rimane inoltre confermato che, fino al massimo 31 marzo 2028, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima, anche in relazione all'articolo 1161 Cod. Nav. L'occupazione abusiva di spazio demaniale non è configurabile, pertanto, in pendenza delle proroghe delle concessioni. La legittimità dell'occupazione preclude inoltre, per il tempo indicato, anche l'applicazione dell'articolo 823 e.e., che consentirebbe il recupero del bene in autotutela.