Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 (introdotto dall’art. 1 comma 1 legge n. 35 del 2012, modificato dall'art. 13 comma 1 legge n. 134 del 2012 e più recentemente dal D.L. 77 del 31.05.2021) stabilisce che “L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

I termini indicati dalla legge, ovvero da apposite determinazioni dell’ente, sono i termini massimi entro cui l'Amministrazione deve concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l'intervento del soggetto a cui è stato attribuito.

Questa Amministrazione, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 07.07.2016, ha individuato nella persona del Segretario comunale il soggetto a cui attribuire, per tutti i procedimenti, il potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere.

È possibile utilizzare l’apposita modulistica, inoltrandola:

tramite pec o posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo.sangineto@pec.it

tramite posta ordinaria a: Comune di Sangineto, Via G. Matteotti 101 - 87020 Sangineto (CS)

a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sangineto.

Ufficio di Segreteria

 

MODELLO DA COMPILARE

 

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