APPROVAZIONE TARIFFE E COMPONENTI PEREQUATIVE TARI
APPROVAZIONE TARIFFE TARI
COMPONENTI PEREQUATIVE
La delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha istituiti sul prelievo per la tassa rifiuti due nuove voci di entrata di natura perequativa:
la componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
la componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
Le componenti, oggi valorizzate a partire dal 2024, potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
Per rifiuti accidentalmente pescati si intende quei rifiuti definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, ovvero “i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo”; rifiuti che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma che per loro definizione non possono rientrare nei costi da imputare nel tradizionale PEF TARI.
Allo stesso modo, l’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, definisce i rifiuti volontariamente raccolti come “i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune”; anche questi sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma non finanziabili con la TARI derivante dal PEF MTR2.
Le componenti perequative sono applicate ad utenza, ove per tale termine viene richiamata la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, in base al quale l’utenza rappresenta “le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente».
Tradotto nella concreta applicazione, l’utenza corrisponde all’unità elementare di tassazione della TARI, in base alla quale avviene la ripartizione del carico tributario annuale della tassa rifiuti, ma intesa come “punto di conferimento”.