Titolo
INFORMAZIONI IMU ACCONTO 2023
INFORMAZIONI IMU ACCONTO 23
CON LA FINANZIARIA PER IL 2020 (L. 160/2019) E' STATA ABOLITA LA TASI E INTRODOTTA LA NUOVA DISCIPLINA IMU. IL VERSAMENTO PER L'IMU 2023 IN ACCONTO (ENTRO IL 16 GIUGNO 2023), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 762, DEVE ESSERE PARI ALL’IMPOSTA DOVUTA PER IL PRIMO SEMESTRE APPLICANDO LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI VIGENTI NELL’ANNO 2022 RIPORTATE DI SEGUITO:
ALTRI FABBRICATI INCLUSI QUELLI DI TIPO D 10,6 PER MILLE
IMMOBILI A DISPOSIZIONE ED AREE EDIFICABILI 10,6 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE/
FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE
C.D. (BENI MERCE) RAVVEDIMENTI 1 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8 O A9) E RELATIVE PERTINENZE 5 PER MILLE
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 200,00
DISPOSIZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- DALL'01/01/2020 NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E, PERTANTO, L'IMU NON SI APPLICA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AD ESCLUSIONE DELLE “PRIME CASE DI LUSSO” CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE CHE CONTINUANO AD ESSERE SOTTOPOSTE ALL'IMPOSTA.
DISPOSIZIONI GENERALI FABBRICATI DI TIPO D
IN VIA GENERALE E' STATA CONFERMATA LA RISERVA DELLA QUOTA STATALE DEL GETTITO IMU PER I FABBRICATI PRODUTTIVI CLASSIFICATI CATASTALMENTE NELLA CATEGORIA “D” PER UN QUOTA PARI ALL’IMPORTO DA VERSARE ANNUALMENTE CON ALIQUOTA AL 7,6% (PER QUESTI IMMOBILI IL MOLTIPLICATORE E' PARI A 65 DAL 2013).
NEL CASO DI ADOZIONE DI ALIQUOTE SUPERIORI AL 7,6 PER MILLE (COME NEL CASO DEL COMUNE DI SANGINETO LA CUI ALIQUOTA DI RIFERIMENTO PER L’ACCONTO 2023 E’ IL 10,6 PER MILLE) LA RESTANTE QUOTA VA VERSATA AL COMUNE.
ALTRE ESENZIONI E RIDUZIONI
1) IMU PER I PENSIONATI ESTERI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA
Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020 < dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi>>.
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU solo i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero. Il MEF ha pubblicato la risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 in cui specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi.
2) BENI MERCE DAL 2022
Dal 2022 il legislatore ha stabilito l’ESENZIONE IMU per i “BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219). A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'ESENZIONE "BENI MERCE"
ll soggetto proprietario dei beni deve essere una impresa costruttrice. Non possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che non costruiscono direttamente i fabbricati ma provvedono esclusivamente alla loro commercializzazione (ad esempio le società immobiliari).
L’esenzione si applica solo ai fabbricati e non alle aree edificabili sulle quali è in corso l’intervento edilizio;
I fabbricati devono essere direttamente costruiti dall’impresa e, quindi, ultimati costituenti beni merce in quanto destinati alla vendita, cioè quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa (rimanenze di magazzino, voce C.I.4).
Il fabbricato costruito non deve essere locato;
Il fabbricato deve essere stato dichiarato entro i termini di legge (si veda ordinanza C.C n. 5190/2022)
3) COMODATO D’USO RIDUZIONE 50%
Il comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019, alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento:
“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.”
La riduzione alla metà dell’importo IMU è riconosciuta:
- se il contratto di comodato d’uso gratuito è stipulato tra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ed in caso di regolare registrazione dello stesso;
- l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
- il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.
ESENZIONE IMU – OBBLIGHI DICHIARATIVI CON VALORE COSTITUTIVO
→ IMMOBILE ABITATIVO POSSEDUTO DA APPARTENENTE A FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA ETC
→ BENI MERCE
→ ALLOGGI SOCIALI
Occorre richiamare l’orientamento della Corte di cassazione, e, in particolare l’ordinanza n. 5190/2022 ove si rimarca che la disposizione del comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 non ha abrogato la norma del Dl 102/2013, il cui comma 5-bis dell’articolo 2 ha stabilito che, ai fini dell’applicazione del beneficio dell’esenzione dell’Imposta per i beni merce, gli alloggi sociali e gli immobili posseduti dagli appartenenti alle forze armate, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione Imu, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica l’esenzione.
Anche l’ordinanza n. 37385 del 2022, dispone che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (si veda Cassazione n. 21465 del 2020; Cassazione n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica»,
Anche il Ministero dell’Economia e Finanza, espressosi attraverso telefisco 2023, ritiene che nella nuova Imu, per l’applicazione dell’esenzione prevista per i cosiddetti beni merce (articolo 1, comma 751, della legge 160/2019), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 3, della legge 160/2019) e per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 5, della legge 160/2019), l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.
È quindi in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della legge 160/2019, secondo il quale in «ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».
ESENZIONE IMU PER APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE – CONDIZIONI
In base all’art. 1 - Comma 741 della legge n. 160/2019
“Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
…...
c) sono altresì considerate abitazioni principali:
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”;
I destinatari di questa particolare esenzione, oltre alle forze di polizia civili, sono le seguenti categorie:
• Arma dei Carabinieri;
• Marina Militare;
• Guardia di finanza;
• Vigili del fuoco;
• Aeronautica Militare e Esercito Italiano
L’esenzione IMU per militari comporta, però, alcune condizioni che devono essere rispettate, pena il recesso dell’esonero e segnatamente:
- Il soggetto richiedente l’esonero non deve già usufruire di altra agevolazione per la “prima casa”;
- L’immobile in questione non deve essere dato in locazione o in comodato;
- L’immobile non deve appartenente alle categorie catastali di lusso A1, A8, e A9 (Art. 1 - Comma 740 legge n. 160/2019... Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/);
- presentazione della dichiarazione di esenzione IMU da parte del proprietario dell’immobile a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria.
VERSAMENTO IMPOSTA
L'IMU PUO' ESSERE PAGATA TRAMITE F. 24 O CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE UGUALE PER TUTTI I COMUNI. SI RIPORTANO DI SEGUITO I CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F. 24 RICORDANDO CHE IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SANGINETO E'
H 8 7 7
CODICI TRIBUTO PER LE CATEGORIE A,B,C ED AREE EDIFICABILI
ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8, A9) CODICE TRIBUTO 3912;
ALTRI FABBRICATI CODICE TRIBUTO 3918;
AREE FABBRICABILI CODICE TRIBUTO 3916;
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 3913
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA - COMUNE 3939 (RAVVEDIMENTI)
CODICI TRIBUTO PER GLI IMMOBILI "D"
IMMOBILI CAT. D - QUOTA STATO CODICE TRIBUTO 3925
IMMOBILI CAT. D - QUOTA COMUNE (OLTRE IL 7,6 PER MILLE) CODICE TRIBUTO 3930
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE IMU
PER I VERSAMENTI CON F24EP (PER GLI ENTI PUBBLICI) SI RIPORTA DI SEGUITO LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON I CODICI DA UTILIZZARE
In caso di versamento dall'estero utilizzare il c/c postale 12877874 intestato al comune di Sangineto codice IBAN (IT43 O076 0116 2000 0001 2877 874) - codice BIC/SWIFT - BPPIITRRXXX indicando nella causale ACCONTO IMU anno 2023